TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA 
                   Sezione Civile - Settore Lavoro 
 
 
              Verbale della causa n. 189 dell'anno 2015 
 
    Oggi 22 febbraio 2018 innanzi al Giudice  dott.  Dario  Bernardi,
sono comparsi: 
      Per la parte ricorrente l'avv. Vincenzi Enrico in  sostituzione
il quale si riporta ai propri atti ed insiste affinche' sia sollevata
la questione di legittimita' costituzionale cosi' come  richiesto  in
atti; 
      Per la parte resistente  INPS  l'avv.  Montanari  il  quale  si
riporta ai propri atti; chiede discutersi la  causa,  essendo  matura
per la decisione; 
      Per la parte  resistente  INAIL  l'avv.  Mancini  il  quale  si
riporta   ai   propri   atti;   si   oppone   alla    eccezione    di
incostituzionalita' per i motivi gia' esposti e chiede discutersi  la
causa, essendo matura per la decisione; 
 
                             Il Giudice 
 
    pronuncia la seguente ordinanza  di  rimessione  della  questione
della legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 7-ter, legge n.
98/2013 di conversione con emendamenti del decreto-legge n. 69/2013. 
 
                               Motivi 
 
1 - I fatti di causa e il processo a quo. 
    Ai fini della valutazione della rilevanza (Corte cost.  ordinanze
nn. 207/2015, 52/2015, 183/2014, 176/2014) vengono di seguito esposte
le domande e i fatti di causa. 
    Con ricorso ex  art.  442  codice  di  procedura  civile  (R.L.N.
189/2015)   MA.GE.MA.   Societa'   Agricola   Cooperativa   domandava
«dichiararsi che la societa' MA.GE.MA., ai sensi dell'art.  9,  legge
n. 67/1988 interpretato in modo autentico dall'art. 32, comma VII-ter
della legge n. 98/2013, ha titolo  per  ottenere  in  restituzione  i
contributi  previdenziali  indebitamente  versati  all'I.N.P.S.   nel
periodo 2011/2012 e che ammontano complessivamente a € 391.234,89, da
accertarsi anche previa assunzione  di  consulenza  tecnico-contabile
nei termini  di  cui  sopra,  per  essere  la  MA.GE.MA.  cooperativa
agricola operante in zona di  pianura  e  che  lavora  materie  prime
conferite dai soci, titolari di  aziende  agricole,  che,  anche  con
contratti di soccida, allevano animali  ubicati  in  zone  montane  o
svantaggiate, nonche', con riguardo alla posizione  previdenziale  n.
6602834081, ha titolo per ottenere in  restituzione  la  somma  di  €
649.372,38». 
    In  particolare,  la  ricorrente  espone:  1)   di   essere   una
cooperativa agricola a scopo  mutualistico  che  ha  per  oggetto  la
lavorazione, macellazione, trasformazione, conservazione e vendita di
carni animali;  2)  che  i  soci  di  MA.GE.MA.  sono  tutte  aziende
agricole, che effettuano l'attivita' di allevamento presso aziende di
proprieta' o si servono dello strumento del contratto di affitto o di
soccida per acquisire la disponibilita' del bene-terra da  sfruttare,
che puo' essere ubicato in territori di pianura, di montagna  o  aree
svantaggiate, secondo la  nota  classificazione  prevista  a  livello
previdenziale; 3) che con il Messaggio  I.N.P.S.  3  marzo  2006,  n.
6613, ad oggetto «Riconoscimento benefici contributi  cooperative  ex
lege n. 240/1984  assuntrici  di  Oti  e  Otd»,  veniva  riconosciuta
dall'I.N.P.S. la possibilita', per le cooperative  di  trasformazione
ed i loro consorzi con  sede  in  zona  non  svantaggiata,  di  poter
usufruire dei benefici contributivi previsti per i datori  di  lavoro
ai sensi dell'art. 9, legge n. 67/1988 e successive modificazioni, in
riferimento alla quota parte di prodotti conferiti dai propri soci, e
provenienti da territori montani o da aree svantaggiate; 4) che  INPS
procedeva al rimborso alla ricorrente dei contribuiti pagati dal 1996
al 2005 in riferimento alla lavorazione dei  prodotti  conferiti  dai
propri soci e di  provenienza  da  territori  montani  e  dalle  aree
svantaggiate; 5)  che  tale  orientamento  e'  stato  successivamente
modificato con il messaggio I.N.P.S. n. 008594 del  18  maggio  2012,
che forniva  la  seguente  precisazione:  «alle  cooperative  e  loro
consorzi di trasformazione, qualora le attivita'  di  trasformazione,
manipolazione e commercializzazione avvengano in territori diversi da
quelli di provenienza del prodotto oggetto delle suddette  attivita',
sono concessi i benefici che  sarebbero  spettati  ai  singoli  soci,
conferenti il prodotto, in relazione ai territori di provenienza  del
prodotto stesso; I citati benefici non spettano, in ogni caso, per  i
prodotti  che,  benche'  conferiti  direttamente   dai   soci   della
cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtu' di contratti  di
tipo associativo con il  socio  della  cooperativa,  ma  estranei  al
rapporto societario»; 6) che a seguito di tale nuova indicazione,  la
societa' MA.GE.MA. era stata destinataria  di  un  verbale  unico  di
accertamento e notificazione, nonche' di alcuni avvisi  di  addebito,
con i quali veniva avviata azione di ripetizione dei contributi che -
a detta dell'I.N.P.S. - sarebbero stati indebitamente restituiti;  7)
che successivamente entrava in vigore  la  legge  di  interpretazione
autentica n. 98/2013, il cui art. 32, comma 7-ter prevedeva  che  «Il
comma 5, dell'art. 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e  successive
modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  il   pagamento   dei
contributi  previdenziali  e  assicurativi  in  misura   ridotta   e'
riconosciuto anche alle cooperative e relativi  consorzi  di  cui  al
comma 1, dell'art. 2,  della  legge  15  giugno  1984,  n.  240,  non
operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura  proporzionale
alla quantita' di prodotto coltivato  o  allevato  dai  propri  soci,
anche avvalendosi contratti agrari di natura associativa  di  cui  al
libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o
svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa...»; 8) che
sulla scorta di questa prescrizione normativa, l'INPS ha proceduto ad
attivare il procedimento di autotutela con l'annullamento del verbale
di  accertamento,  che  aveva  dato  luogo  all'azione  di   recupero
contributivo; 9) che, tuttavia, l'ultima parte  dell'art.  32,  comma
7-ter della legge n. 98/2013, prevede che «...Non si da'  luogo  alla
ripetizione   di   eventuali   versamenti   contributivi   effettuati
antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione»; 10) che  la  norma  da  ultimo  richiamata,  pertanto,
preclude a che la societa' cooperativa possa agire in ripetizione  di
quanto ha dovuto versare, a titolo  di  contribuzione  previdenziale,
dopo  che  l'I.N.P.S.  aveva   modificato   il   proprio   precedente
orientamento, allorche' aveva negato  alla  societa'  cooperativa  il
trattamento agevolativo, applicandole quello ordinario;  11)  che  la
societa' MA.GE.MA. nel periodo 2010/2013 aveva  versato  all'I.N.P.S.
di  Ravenna,  con  riferimento  alla   posizione   previdenziale   n.
6602834081,  relativamente  allo  stabilimento  di   Castiglione   di
Ravenna, l'importo complessivo di € 49.372,38; 12)  che  la  societa'
MA.GE.MA. aveva proceduto, altresi', a presentare denunce trimestrali
per la  gestione  agricola  ex  S.C.A.U.,  per  gli  operai  a  tempo
determinato (pari a circa 300 unita'  lavorative),  nonche'  a  tempo
indeterminato pari a circa 90 unita' lavorative, nel periodo  2011  e
2012, anche se l'attivita' lavorativa dei soccidari, nei contratti di
allevamento perfezionati dai soci della societa' cooperativa,  veniva
esercitata  in  zona  svantaggiata,  e  quindi  godeva   del   regime
agevolativo  in  materia  previdenziale,  con  un   indebito   di   €
391.234,89; 13) che, tuttavia, INPS non aveva  accolto  tali  istanze
restitutorie; 14) che, quindi, in relazione agli anni 2010/2013,  non
venivano rimborsati contributi previdenziali versati  dalla  societa'
MA.GE.MA., che aveva lavorato prodotti conferiti dai  propri  soci  e
provenienti da territori montani o da aree svantaggiate; 15), che  il
divieto  di  agire  per  l'indebito   destava   forti   sospetti   di
illegittimita' costituzionale, in quanto da una parte si  riconosceva
il valore  di  interpretazione  autentica  della  legge,  quindi  con
efficacia retroattiva, dall'altra si negava il rimborso  delle  somme
versate (Corte cost. 333/2007, 320/2005, 416/2000; 227/2009). 
    INPS resisteva al ricorso. 
    Con diverso ricorso (R.L.N.  396/2015)  ex  art.  442  codice  di
procedura  civile  (R.G.N.  189/2015)  MA.GE.MA.  Societa'   Agricola
cooperativa domandava «dichiararsi  che  la  societa'  MA.GE.MA.,  ai
sensi dell'art. 9, legge n. 67/1988 interpretato  in  modo  autentico
dall'art. 32, comma VII-ter, della legge n. 98/2013,  ha  titolo  per
ottenere  in  restituzione  i  contributi  e/o   premi   assicurativi
indebitamente versati all'I.N.A.I.L.  nel  periodo  1996/2012  e  che
ammontano complessivamente a € 463.319,37 da accertarsi anche  previa
assunzione di consulenza tecnico-contabile nei termini di cui  sopra,
per essere la MA.GE.MA. cooperativa  agricola  operante  in  zona  di
pianura e che lavora materie prime conferite dai  soci,  titolari  di
aziende agricole, che,  anche  con  contratti  di  soccida,  allevano
animali ubicati in zone montane o svantaggiate». 
    Le ragioni esposte erano del tutto  analoghe  a  quelle  poste  a
fondamento del ricorso R.L.N. 189/2015. 
    INAIL resisteva al ricorso. 
    I due processi venivano riuniti. 
2 - La norma impugnata. 
    Ritiene  questo  giudice  necessario   sollevare   questione   di
legittimita'. costituzionale dell'art.  32,  comma  7-ter,  legge  n.
98/2013 di conversione con emendamenti del decreto-legge n.  69/2013,
ai sensi del quale «Il comma 5, dell'art. 9,  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso  che
il pagamento dei contributi previdenziali e  assicurativi  in  misura
ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di
cui al comma 1, dell'art. 2, della legge 15 giugno 1984, n. 240,  non
operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura  proporzionale
alla quantita' di prodotto coltivato  o  allevato  dai  propri  soci,
anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al
libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o
svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da'
luogo  alla  ripetizione   di   eventuali   versamenti   contributivi
effettuati antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione», nella parte in cui prevede che  «Non  si  da'
luogo  alla  ripetizione   di   eventuali   versamenti   contributivi
effettuati antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione». 
    Il testo della norma oggetto di interpretazione  autentica  (art.
9, 5 comma, legge n. 67/1988) e' il seguente «I premi ed i contributi
relativi alle gestioni previdenziali  ed  assistenziali,  dovuti  dai
datori di  lavoro  agricolo  per  il  proprio  personale  dipendente,
occupato a tempo indeterminato e a tempo  determinato  nei  territori
montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento
a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal  1°
ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1°  ottobre  1996.  I
predetti premi e contributi dovuti  dai  datori  di  lavoro  agricolo
operanti  nelle  zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai  sensi
dell'art. 15, della legge 27 dicembre  1977,  n.  984,  sono  fissati
nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40
per cento a decorrere dal  1°  ottobre  1995,  del  60  per  cento  a
decorrere dal 1° ottobre 1990. 
3 - L'impossibilita' di procedere ad una interpretazione adeguatrice. 
    Trattandosi di previsione normativa  di  significato  univoco  ed
indiscutibile, non risulta possibile una interpretazione adeguatrice,
che si  risolverebbe  nella  sostanza  in  un  sindacato  diffuso  di
costituzionalita',  vietato  dal  nostro  ordinamento  costituzionale
positivo. 
4 - La rilevanza della questione. 
    La  questione  e'  rilevante  per  la  definizione  dei   giudizi
(riuniti) a quibus. 
    La cooperativa ricorrente, infatti,  ha  sede  in  una  zona  non
svantaggiata. 
    Tuttavia, alcuni soci della stessa hanno sede in zone  montane  o
in zone svantaggiate ai sensi dell'art. 9, 5 comma, legge n. 67/1988,
con  conseguente  diritto  ad  una  contribuzione   assistenziale   e
previdenziale ridotta, pro quota. 
    Nell'incertezza  normativa  relativa  all'applicazione  di   tale
norma, venivano seguiti dagli enti impositori indirizzi differenti. 
    La cooperativa in questione versava  contributi  previdenziali  e
assistenziali senza godere,  in  relazione  ai  prodotti  provenienti
dalle aree disagiate, degli sgravi previsti  dall'art.  9,  5  comma,
legge n. 67/1988. 
    Interveniva  poi  la  legge  n.  98/2013   di   conversione   con
emendamenti   del    decreto-legge    n.    69/2013    che    forniva
un'interpretazione   della   normativa   del   1998   favorevole   al
riconoscimento degli sgravi contributivi anche per le cooperative  ed
i consorzi  che,  come  la  ricorrente,  pur  non  operando  in  zone
svantaggiate o di montagna, sono conferitarie di prodotti coltivati o
allevati dai propri soci, anche avvalendosi di  contratti  agrari  di
natura associativa, in zone montane o svantaggiate. 
    Si  e'  pertanto  proceduto  a  C.T.U.  al  fine   di   accertare
l'effettiva esistenza di contributi che sarebbero da  restituirsi  se
non fosse presente la disposizione oggetto di censura.  La  relazione
del C.T.U. ha evidenziato che, sia nei confronti  di  INPS,  che  nei
confronti di INAIL, sussistono  rilevanti  pagamenti  che  potrebbero
astrattamente essere oggetto  di  restituzione  (secondo  il  C.T.U.,
nella peggiore delle ipotesi  per  il  ricorrente  €  250.751,60  nei
confronti di INPS; nella peggiore delle ipotesi per il  ricorrente  €
372.994,66 nei confronti  di  INAIL),  laddove  l'unico  ostacolo  al
riconoscimento del diritto della ricorrente  e'  rappresentato  dalla
norma che chiude l'art. 32, comma 7-ter, della legge n. 98/2013,  che
esclude la ripetizione di cio' che  non  sarebbe  dovuto  se  dovesse
ancora essere pagato, ma che in quanto gia' pagato  non  puo'  essere
ripetuto. 
5 - La non manifesta infondatezza: i vizi di incostituzionalita'. 
    La prima parte  della  disposizione  dell'art.  32,  comma  7-ter
prevede una disposizione interpretativa. 
    Non solo il lessico utilizzato («si interpreta nel  senso  che»),
ma  soprattutto  la  finalita'  di  porre  fine   ad   un   contrasto
interpretativo effettivamente esistente  (e  piu'  sopra  descritto),
inducono a ritenere tale natura. 
    Ne discende la natura retroattiva della norma. 
    Ne  dovrebbe   discendere,   ulteriormente,   una   generalizzata
applicazione della disposizione in questione per il pregresso,  senza
distinzione tra le situazioni di coloro i quali hanno  provveduto  ad
un pagamento (poi qualificato indebito) e coloro i quali non  avevano
pagato alcunche' (e che non sono tenuti a pagare). 
    Invece, la seconda parte della disposizione, introduce una  norma
tesa a limitare ed anzi ad escludere  -  per  evidenti  finalita'  di
stabilita' finanziaria - i diritti, che nascono  dall'interpretazione
recata dalla prima parte della norma, a coloro  i  quali  hanno  gia'
operato  il  pagamento  delle  somme  sicuramente  non  piu'  dovute,
escludendo il diritto alla ripetizione dell'indebito. 
    La disposizione in esame si presenta in contrasto  innanzi  tutto
con l'art. 3, 1° comma della Costituzione, laddove il legislatore  ha
discriminato,    senza    ragionevole    motivo,    due    situazioni
sostanzialmente identiche, ossia la posizione  di  chi  ha  pagato  i
contributi non dovuti da quella di chi non ha pagato i contributi non
dovuti,  escludendo  per   i   primi   l'applicazione   della   norma
interpretativa retroattiva. 
    Ne   risulta   inoltre   una   violazione   del   principio    di
ragionevolezza, per contraddittorieta' intrinseca tra la  complessiva
finalita' perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla
norma censurata, perche' il legislatore cade  in  una  contraddizione
formale ove qualifichi un versamento  (in  quel  caso,  contributivo)
come non dovuto e nello  stesso  tempo  lo  sottragga  all'azione  di
ripetizione di indebito. 
    A  supporto  di  tali  considerazioni,  si  citano  i  precedenti
rappresentati  da  Corte  cost.  sentenze  nn.  320/2005,   416/2000,
421/1995. 
    In tali casi la  Corte  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'  di
disposizioni del tutto analoghe per struttura e  finalita'  a  quella
oggetto della presente ordinanza  di  rimessione,  ritenendo  violati
proprio i canoni della uguaglianza e della ragionevolezza. 
    Appare violato anche il diritto di azione  di  cui  all'art.  24,
venendo essenzialmente scorporata (per  essere  negata)  l'azione  in
giudizio dal diritto sottostante, che viene invece riconosciuto. 
    In sostanza, si riconosce l'esistenza  di  un  diritto  privo  di
qualsiasi possibilita' di azione.